Consiglio comunale del 22.07.2013
MOZIONE sulla disciplina degli interventi in regime di edilizia residenziale convenzionata
L’edilizia convenzionata è uno degli strumenti con cui le Pubbliche Amministrazioni attuano le cosiddette “politiche della casa”. Con la nostra mozione abbiamo inteso porre l’accento su questo importante settore della politica, chiedendo maggiore equità nelle assegnazioni e nelle vendite delle unità immobiliari dedicate. Di seguito il testo integrale della mozione.
Con riferimento a quanto in oggetto menzionato, il sottoscritto Consigliere comunale del Comune di Brugherio, sottopone alla attenzione di questo Consiglio comunale il presente documento di indirizzo.
Premesso che:
In data 19 luglio 2011, con delibera n. 50, il Consiglio comunale di Brugherio approvava il “Regolamento per gli interventi residenziali in regime di edilizia convenzionata”, allo scopo di “assicurare il diritto alla prima casa ai cittadini” e di “disciplinare le modalità di accesso agli alloggi di edilizia residenziale convenzionata, da realizzare a seguito di specifici obblighi con i relativi soggetti attuatori”;
Il regime di edilizia residenziale convenzionata è in primo luogo regolamentato dalla Legge n. 10 del 28 gennaio 1971, agli articoli 7 e 8, così come modificati e confluiti nel successivo Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2001, articoli 17 e 18);
Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato approvate dal Consiglio comunale 12 luglio 2013, al punto 2.1.6, indicano:
o la volontà politica di codesta Amministrazione di “aumentare la quota di edilizia convenzionata realizzata dagli operatori privati”;
o la volontà di “assegnare terreni/volumetrie, con bandi speciali per cooperative di giovani coppie, che intendano sperimentare tipologie abitative e progettuali innovative”;
L’attuale regolamento presenta alcuni profili problematici, evidentemente in contrasto con le più elementari norme di libera concorrenza e pone altresì limitazioni formali stridenti con le linee programmatiche pocanzi menzionate e approvate dalla nuova Amministrazione;
L’articolo 23 della Costituzione della Repubblica, nella sua lapidaria formulazione, secondo la quale “Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla Legge”, pone una riserva di legge circa la facoltà di intervenire con strumenti pubblicistici cogenti nella richiesta, per l’appunto, di prestazioni personali o patrimoniali;
L’ambito d’azione dell’Amministrazione, in merito alla quota di Edilizia convenzionata realizzata dagli operatori, si restringe sensibilmente e si concentra sull’esclusiva sua capacità contrattuale e quindi convenzionale, non potendo, proprio per effetto del sopramenzionato articolo 23 Cost., disciplinare la materia con strumenti pubblicistici, se non a livello di mero indirizzo politico;
considerata inoltre:
la volontà dell’Amministrazione, espressa anch’essa nelle linee programmatiche approvate dal Consiglio comunale il 12 luglio 2013, di riportare “le previsioni di crescita di Brugherio alle reali necessità…”;
ritenuto
fondamentale il ruolo che l’Amministrazione deve svolgere nell’ambito dell’Edilizia residenziale convenzionata, proprio per le ragioni sociali sottese alle scelte politiche riguardanti questo specifico argomento, e ritenuto in ultimo imprescindibile il rispetto delle regole della libera e sana concorrenza, contemporaneamente ad una attenta e scrupolosa vigilanza dell’Ente sulla corretta applicazione delle convenzioni stipulate dallo stesso con gli attuatori;
tutto ciò premesso,
il Consiglio comunale impegna l’Amministrazione a fornire ai Consiglieri comunali una chiara e dettagliata relazione descrittiva dell’attuale domanda di edilizia convenzionata (attingendo alle informazioni statistiche desumibili dagli elenchi comunali) e una altrettanto chiara ricognizione dell’offerta attuale e futura sulla base delle operazioni urbanistiche già in programma;
il Consiglio comunale impegna altresì l’Amministrazione comunale a presentare, entro la fine dell’anno 2013, al Consiglio comunale medesimo una proposta di modifica del Regolamento per gli interventi residenziali in regime di Edilizia convenzionata, al riguardo impartendo le seguenti indicazioni:
1. Eliminare la prima delle due condizioni di cui all’articolo 6 del Regolamento de quo, secondo la quale le Cooperative di cui allo stesso articolo 6 potranno individuare i propri soci come soggetti aventi priorità per l’acquisto o la locazione dei relativi alloggi, purché risulti che alla data della convenzione del Piano Attuativo o del Programma Integrato di Intervento le cooperative di cui sopra abbiano sede legale in Brugherio;
2. Ricalcolare il reddito massimo complessivo del nucleo famigliare secondo parametri più equi e almeno più prossimi rispetto a quelli individuati dalla Regione Lombardia all’interno dei cosiddetti SACC (Servizi abitativi a canone convenzionato), parametrati con lo strumento dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
3. Inserire fra i requisiti che garantiscono trattamenti di priorità la presenza nel nucleo famigliare di persone con disabilità, oltre a quelli descritti dall’articolo 2;
4. Eliminare il penultimo comma dell’articolo 9 del Regolamento, laddove stabilisce che “L’Amministrazione Comunale è responsabile del solo elenco e resta estranea ai rapporti economici e commerciali, che si instaurano esclusivamente fra il soggetto attuatore e l’acquirente/locatario”. Prevedere, al contrario, che i prezzi di vendita/locazione degli alloggi siano scritti in convenzione e che la violazione di norme contrattuali fra soggetto attuatore e acquirente/locatario integri, in determinate circostanze (per esempio l’applicazione di prezzi diversi da quelli stabiliti in convenzione) che lo stesso Regolamento dovrà individuare in maniera tassativa e quindi disciplinare, violazione della stessa convenzione fra Comune e soggetto attuatore;
5. Prevedere che in caso di trasferimenti successivi alla prima vendita e/o locazione, i soggetti acquirenti, oltre ad avere i requisiti descritti dall’articolo 2 del Regolamento e già prescritti dal successivo articolo 7, siano in prima istanza individuati fra quelli rientranti negli elenchi predisposti dal Comune di Brugherio, secondo i parametri dell’articolo 9.
6. Prevedere forme di ragionevole mediazione con riferimento all’evidente quanto paradossale disparità di trattamento fra interventi in edilizia economica popolare e interventi in edilizia convenzionata, laddove si stabilisce all’articolo 4 che i prezzi stabiliti per l’edilizia convenzionata sono da ritenersi comprensivi di ogni onere – eventuali bonifiche, demolizioni di edifici esistenti, costo aree, eventuali palificazioni e particolari opere di fondazione – diversamente da quanto previsto per l’edilizia economica popolare all’articolo 23 dell’Allegato “B” al Regolamento CIMEP.
In fede.
f.to ROBERTO ASSI
Capogruppo
Documenti:
Regolemtno comunale Edilizia convenzionata (dal sito del Comune di Brugherio) www.comune.brugherio.mb.it/export/sites/default/documenti/Statuti_Regolamenti/Edilizia_convenzionata.pdf
Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2011 (dal sito del Parlamento Italiano) www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/01378dla.htm
Informazioni dal sito di Regione Lombardia sui SACC (servizi abitativi a canone convenzionato) www.casa.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Casa%2FDetail&cid=1213277491320&pagename=DG_CASAWrapper